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Porto Turistico di Roma
Lungomare Duca degli Abruzzi,84 Int/941
00121 (RM)
ENTE CERTIFICATORE EUROPEO
Ente Autorizzato per la Nautica da Diporto
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ministero dello Sviluppo Economico
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU n°302 del 27/12/2002
D.Lgs 171/2005 - D.M. 20/07/2008 n.146
Direttiva Comunitaria 94/25/CE - 2003/44/CE
Organismo notificato alla Commissione Europea - CE n°1262 DG
Il Certificato di Sicurezza è il documento che attesta
la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni di cui
l’art. 50 del D.M. 146/2008..
Rinnovo
Rilascio
Convalida
VISITA OCCASIONALE
Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico. Saranno effettuati gli accertamenti atti a valutare il ripristino dei requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza
VISITA INIZIALE
Il certificato di sicurezza è rilasciato, all’atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, da un organismo tecnico. L’unità viene sottoposta ad accertamento completo delle caratteristiche di sicurezza e navigabilità.
VISITA PERIODICA
Il certificato si sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un’attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico. L’imbarcazione è sottoposta ad una vista per il rinnovo del certificato di sicurezza.
Rilascio – Rinnovo triennale – Convalida
Le unità da diporto (imbarcazioni) impiegate in attività di noleggio devono possedere il certificato di idoneità rilasciato dall’Autorità Marittima. Ai sensi dell’art. 80 del D.M. 146/2008 sono sottoposte alle seguenti visite da parte di un organismo tecnico notificato il quale rilascia la dichiarazione di idoneità al noleggio:
1) Visita iniziale, prima dell’impiego nelle attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
2) Visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio (3 anni);
3) Visite occasionali quando se ne verifichi la necessità.
Ai sensi della direttiva 2013/53 UE, ai fini della marcatura CE del prodotto, necessaria per la sua messa in commercio nella Comunità Europea, è obbligatorio certificare le emissioni acustiche di moto d’acqua, motori di propulsione installati o destinati ad essere installati su imbarcazioni di diporto ed imbarcazioni da diporto stesse.
Le procedure di valutazione variano a seconda della tipologia di emissioni.
La direttiva 2013/53/UE prevede che le imbarcazioni di nuova costruzione, con lunghezza fino a 24 metri, debbano essere in possesso della marcatura CE per poter essere immesse sul mercato nella comunità europea. Ai fini della marcatura CE l’organismo tecnico ANS applica i seguenti moduli:
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La marcatura CE dei componenti nel settore della nautica è un requisito necessario per tutta la componentistica delle imbarcazioni, immessa sul mercato della Comunità Europea. La direttiva 2013/53 UE prevede l’obbligo della marcatura CE per le seguenti categorie di componenti:
L'unità verrà sottoposta a visita per la verifica dei requisiti di sicurezza, a buon esito di tali controlli verrà rilasciato un attestato di idoneità.